(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Norma generale - Finalita' 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per effetto del conferimento dei compiti e delle funzioni in materia di trasporto locale e nell'esercizio delle funzioni di programmazione delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4, nonche' del decreto legislativo 19 novembre 1997, n 422 di attuazione della predetta legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dallo statuto, dai programmi di sviluppo economico e di assetto territoriale, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo fondamentale per assicurare la mobilita' sociale sul territorio regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto nonche' alla realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione attua misure idonee a: a) conferire alle province e ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale; b) ottimizzare l'utilizzazione dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato rapporto tra le risorse destinate rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate; c) incentivare il miglioramento della mobilita' urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico; d) incentivare il miglioramento della mobilita' extraurbana, attraverso il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto; e) determinare, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini; f) incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore; g) introdurre i contratti di servizio improntati a principi di economicita' ed efficienza idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra obblighi imposti e risorse stanziate, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi di trasporto pubblico di conseguire l'equilibrio gestionale; h) ridefinire e realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto; i) effettuare il monitoraggio della mobilita' regionale favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.