(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Norma generale - Finalita'
 
  1.   La   Regione,  nell'esercizio  delle  funzioni  amministrative
attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio
1972,  n.    5  e  con  il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, per effetto del conferimento dei compiti e delle
funzioni in  materia  di  trasporto  locale  e  nell'esercizio  delle
funzioni  di  programmazione  delegate  ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, art. 4, comma 4,  nonche'  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n 422 di attuazione della predetta legge, nel rispetto
di  quanto  previsto  dalla normativa comunitaria, dallo statuto, dai
programmi di sviluppo economico e di assetto  territoriale,  persegue
lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale e
riconosce  al  trasporto  pubblico  locale  un ruolo fondamentale per
assicurare   la   mobilita'   sociale   sul   territorio   regionale,
promuovendo,   con   il   concorso   degli  enti  locali,  interventi
finalizzati al riequilibrio modale attraverso  il  coordinamento  dei
sistemi  di  trasporto  nonche'  alla  realizzazione  di  un  sistema
integrato della mobilita' e delle relative infrastrutture.
  2. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  1,  la
Regione attua misure idonee a:
   a)  conferire  alle  province  e  ai comuni tutte le funzioni ed i
compiti regionali in materia di trasporto  pubblico  locale  che  non
richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
   b)  ottimizzare  l'utilizzazione  dei  finanziamenti stanziati, al
fine di raggiungere un adeguato rapporto  tra  le  risorse  destinate
rispettivamente  all'esercizio  ed  agli  investimenti,  ivi compresa
l'introduzione di tecnologie avanzate;
   c)  incentivare  il  miglioramento  della  mobilita'  urbana,  con
particolare  riguardo  alle aree con elevati livelli di congestione e
inquinamento, attraverso la razionalizzazione del  traffico  privato,
il  riassetto  della  rete  e  la  riorganizzazione  dei  servizi  di
trasporto pubblico;
   d)  incentivare  il  miglioramento  della  mobilita'  extraurbana,
attraverso  il  riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei
servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i  diversi  modi  di
trasporto;
   e)  determinare,  d'intesa  con  gli  enti  locali, il livello dei
servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilita' dei cittadini;
   f)  incentivare  il  superamento  degli  assetti  monopolistici  e
introdurre  regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di
trasporto pubblico regionale  e  locale,  mediante  il  ricorso  alle
procedure concorsuali per la scelta del gestore;
   g)  introdurre  i  contratti  di servizio improntati a principi di
economicita'  ed  efficienza  idonei  ad   assicurare   la   completa
corrispondenza tra obblighi imposti e risorse stanziate, al netto dei
proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi
di trasporto pubblico di conseguire l'equilibrio gestionale;
   h)  ridefinire  e  realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari
modi di trasporto;
   i) effettuare il monitoraggio della mobilita' regionale  favorendo
il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli
utenti del trasporto pubblico.